Ancora la Corte di Cassazione dà ragione al cittadino con l’importante sentenza n° 6537 del 22 marzo 2011 che cambia quella data dalla Corte di Appello dell’Aquila, nella quale veniva rigettata la richiesta di alcuni familiari della vittima (per un incidente occorso nella provincia dell’Aquila in cui un uomo è rimasto vittima e ha subito la recisione dell’arteria femorale a causa del guard rail non posizionato in modo corretto) nei confronti dell’ANAS.
La precedente sentenza si basava sul fatto che anche se il gestore per le strade ed autostrade nazionale fosse tenuto a risarcire le lesioni fisiche di chi viaggia in auto, vengono escluse quelle in cui si dimostri la casualità, inoltre la stessa Corte aveva stabilito che l’ente gestore era responsabile solo sulle strade in cui le carreggiate fossero di dimensioni limitate e facili da controllare.
La nuova sentenza invece ha ritenuto applicabile l’art. 2051 c.c., scartata nella precedente sentenza dalla Corte dell’Aquila, in cui tutti gli enti proprietari di strade pubbliche, a prescindere dalle loro dimensioni ed estensioni, sono responsabili delle lesioni fisiche di chi ha un incidente in auto su di esse.
Il verdetto si basa sul fatto che il guard rail sia posto ai margini della strada per evitare che in quel punto, anche se la condotta di guida non fosse regolamentare, possa evitare all’auto pericolose uscite di strada. Lo stesso definisce la responsabilità “cosa in custodia” in cui l’ente deve avere potere di sorveglianza ed escluda modifiche che altri vi apportino, per poi accertare se l’incidente sia causato da anomalie della strada o dagli strumenti di protezione.