Seguendo l’esempio di altre nazioni, anche l’Italia ha introdotto la possibilità di commutare le pene in lavori di utilità sociale, come già è accaduto negli Stati Uniti con la popolare Paris Hilton e in l’Inghilterra con Naomi Campbell, grazie all’entrata in vigore dell’articolo 186 del 29 luglio dell’anno scorso. Il problema è che però sono pochi i comuni e gli enti che hanno firmato la convenzione per poter usufruire di questa “riparazione sociale”.
I pochi casi che hanno potuto usufruire di questa convenzione, possono utilizzata solo per una volta, avendo l’opportunità di convertire la pena pecuniaria in giornate di lavoro di pubblica utilità (come manutenzione delle strade e del verde pubblico, assistenza ad anziani, disabili e tossicodipendenti o in un’associazione di volontariato).
Il lavoro non dà modo di ricevere nessun tipo di retribuzione, ma con esso vengono pagate l’assicurazione contro gli infortuni, le malattie professionali e quella relativa alla responsabilità civile verso i terzi. Oltre all’estinzione della pena si evita la confisca dell’auto e si ottiene il dimezzamento della sospensione della patente.
Un caso portato alla ribalta è stato quello di un giovane di Melzo che, dopo essere stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza ed essere stato arrestato, ha presentato opposizione al decreto penale di condanna chiedendo la sostituzione della pena con un lavoro di pubblica utilità, ossia commutando i 28 giorni d’arresto e i mille euro di ammenda in 16 giorni di lavoro per il Comune (dalle 7 alle 13), il quale dovrà monitorare l’assolvimento dell’obbligo inerente al lavoro assegnato.
Concluso il periodo di espiazione della pena tocca al giudice verificare le relazioni ricevute dall’ente in cui si è svolto il lavoro di pubblica utilità. Nel caso in cui il lavoro assegnato non venisse svolto dal richiedente rientrerà in vigore la pena assegnata in prima istanza nel rispetto del codice della strada.